Termini e condizioni generali di contratto

§ 1 Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali per il Settore Alberghiero (di seguito denominate "AGBH 2006") sostituiscono le precedenti ÖHVB del 23 settembre 1981.
1.2 Le Condizioni Generali di Contratto per l'Edilizia (AGBH 2006) non precludono accordi particolari. Le Condizioni Generali di Contratto per l'Edilizia (AGBH 2006) hanno valore sussidiario rispetto alle condizioni concordate individualmente.

§ 2 Definizioni
2.1 Definizioni dei termini:
"Fornitore di alloggi": è una persona fisica o giuridica che ospita ospiti dietro pagamento di una tariffa.
"Ospite": si riferisce a una persona fisica che usufruisce di un alloggio. L'ospite è solitamente anche la parte contraente. Sono considerate ospiti anche le persone che viaggiano con la parte contraente (ad esempio, familiari, amici, ecc.).
"Parte contraente": si tratta di una persona fisica o giuridica, residente in Germania o all'estero, che stipula un contratto di alloggio in qualità di ospite o per conto di un ospite.
"Consumatore" e "imprenditore": i presenti termini devono essere intesi in conformità al Consumer Protection Act del 1979 e successive modifiche.
"Contratto di alloggio": si tratta del contratto stipulato tra il fornitore dell'alloggio e la parte contraente, il cui contenuto è regolato più dettagliatamente di seguito.

§ 3 Conclusione del contratto - Acconto
3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l'accettazione della prenotazione da parte del fornitore dell'alloggio. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute quando la parte a cui sono destinate può recuperarle in circostanze normali e l'accesso avviene durante gli orari di apertura pubblicati dal fornitore dell'alloggio.

3.2 L'albergatore ha il diritto di concludere il contratto di alloggio a condizione che la parte contraente versi un acconto. In tal caso, l'albergatore è tenuto a informare la parte contraente dell'acconto richiesto prima di accettare la prenotazione scritta o verbale della parte contraente. Se la parte contraente accetta l'acconto (per iscritto o verbalmente), il contratto di alloggio si conclude al ricevimento da parte dell'albergatore della dichiarazione di consenso della parte contraente al pagamento dell'acconto.

3.3 Il contraente è tenuto a versare la caparra entro e non oltre 7 giorni (data di ricezione) prima dell'arrivo. I costi del bonifico (ad esempio, commissioni bancarie) sono a carico del contraente. Per le carte di credito e di debito si applicano le condizioni generali delle società emittenti delle carte di credito.

3.4 L'acconto è un pagamento parziale del compenso concordato.

§ 4 Inizio e fine dell'alloggio
4.1 A meno che il locatore non offra un orario di check-in diverso, la parte contraente ha il diritto di occupare le camere affittate a partire dalle ore 16:00 del giorno concordato ("giorno di arrivo").

4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle 6:00 del mattino, la notte precedente conta come primo pernottamento.

4.3 Le camere affittate devono essere liberate dal contraente entro le ore 12:00 del giorno di partenza. L'albergatore ha il diritto di addebitare un giorno aggiuntivo se le camere affittate non vengono liberate entro i termini previsti.

§ 5 Disdetta del contratto di alloggio - Penale di disdetta
Dimissioni dell'ospite
5.1 Se il contratto di alloggio prevede un deposito e questo non viene versato dalla parte contraente entro il termine stabilito, l'albergatore può recedere dal contratto di alloggio senza preavviso.

5.2 Se l'ospite non si presenta entro le ore 18:00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo di fornire l'alloggio, a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo successivo.

5.3 Se il contraente ha versato un acconto (vedi 3.3), l'alloggio rimarrà prenotato fino alle ore 12:00 del giorno successivo alla data di arrivo concordata. Se il pagamento anticipato viene effettuato per più di quattro giorni, l'obbligo di fornire l'alloggio termina alle ore 18:00 del quarto giorno, con il giorno di arrivo conteggiato come primo giorno, a meno che l'ospite non comunichi all'hotel una data di arrivo successiva.

5.4 Il contratto di alloggio può essere rescisso dal fornitore dell'alloggio mediante dichiarazione unilaterale al più tardi 3 mesi prima della data di arrivo concordata della parte contraente, per motivi oggettivamente giustificati, salvo diverso accordo.

Disdetta da parte del partner contrattuale - penale di disdetta
5.5 Il diritto di recesso di 14 giorni per le prenotazioni via Internet ai sensi dell'art. 18 comma 1 punto 10 FAGG non si applica.

5.6 Il contratto di alloggio può essere annullato da entrambe le parti mediante dichiarazione unilaterale fino a 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell'ospite senza incorrere in alcuna penale di annullamento.

5.7 Al di fuori del termine di cui al § 5.6, la disdetta mediante dichiarazione unilaterale del partner contrattuale è possibile solo dietro pagamento delle seguenti penali di disdetta:
- fino a 3 mesi - nessuna penale di cancellazione
- da 3 mesi a 1 mese - 40% del prezzo totale dell'accordo.
- Da 1 mese a 1 settimana - 70% del prezzo totale dell'accordo.
- La settimana scorsa - il 90% del prezzo totale dell'accordo.

Interruzioni di viaggio
5.8 Se la parte contraente non può arrivare alla struttura ricettiva il giorno di arrivo perché tutte le possibilità di viaggio sono impossibili a causa di circostanze eccezionali impreviste (ad esempio forti nevicate, inondazioni, ecc.), la parte contraente non è tenuta a pagare il corrispettivo concordato per i giorni di arrivo.

5.9 L'obbligo di pagamento del soggiorno prenotato viene ripristinato non appena il viaggio diventa nuovamente possibile, se il viaggio diventa possibile entro tre giorni.

§ 6 Fornitura di alloggio alternativo
6.1 L'albergatore può mettere a disposizione della parte contraente o degli ospiti una sistemazione alternativa adeguata (della stessa qualità), se ciò è ragionevole per la parte contraente, in particolare se la differenza è di lieve entità e oggettivamente giustificata.

6.2 Esiste una giustificazione oggettiva, ad esempio se la/le camera/e è/sono diventata/e inutilizzabile/i, gli ospiti già alloggiati prolungano il loro soggiorno, si verifica un overbooking o altre importanti misure operative rendono necessario questo passaggio.

6.3 Eventuali spese aggiuntive per la sistemazione alternativa saranno a carico del fornitore dell'alloggio.

§ 7 Diritti della parte contraente
7.1 Con la conclusione di un contratto di alloggio, la parte contraente acquisisce il diritto all'uso consueto delle camere affittate, delle strutture della struttura ricettiva solitamente accessibili agli ospiti senza condizioni particolari e del servizio consueto. La parte contraente è tenuta a esercitare i propri diritti in conformità con le linee guida dell'hotel e/o degli ospiti (regolamento interno) applicabili.

§ 8 Obblighi della parte contraente
8.1 Il contraente è tenuto a pagare il corrispettivo concordato, più eventuali importi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo separato dei servizi da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, più l'IVA di legge, entro e non oltre il momento della partenza.

8.2 L'albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Qualora l'albergatore accetti valute estere, la conversione avverrà al tasso di cambio vigente. Qualora l'albergatore accetti valute estere o metodi di pagamento alternativi, il contraente si farà carico di tutti i costi associati, come ad esempio richieste di informazioni alle società emittenti di carte di credito, telegrammi, ecc.

8.3 Il contraente è responsabile nei confronti dell'albergatore per ogni danno causato da lui stesso, dall'ospite o da altre persone che, con la conoscenza o la volontà del contraente, ricevono servizi dall'albergatore.

§ 9 Diritti dell'ospitante
9.1 Se la parte contraente rifiuta di pagare il corrispettivo concordato o è in ritardo con il pagamento, l'albergatore ha il diritto di ritenzione legale ai sensi dell'art. 970c del Codice Civile austriaco (ABGB) e il diritto di pegno legale ai sensi dell'art. 1101 del Codice Civile austriaco (ABGB) sugli oggetti portati nella struttura dalla parte contraente o dall'ospite. Tale diritto di ritenzione o pegno garantisce anche i diritti dell'albergatore derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per i pasti.
altre spese sostenute per conto del partner contrattuale e qualsiasi richiesta di risarcimento danni di qualsiasi genere.

9.2 Se il servizio viene richiesto in camera o in orari insoliti (dopo le 20:00 e prima delle 6:00), l'albergatore ha il diritto di addebitare un supplemento. Tale supplemento deve essere indicato nel listino prezzi della camera. L'albergatore può anche rifiutare tali servizi per motivi operativi.

9.3 Il fornitore dell'alloggio ha il diritto di emettere in qualsiasi momento una fattura o una fattura provvisoria per i suoi servizi.

§ 10 Obblighi dell'ospitante
10.1 Il fornitore dell'alloggio è tenuto a fornire i servizi concordati secondo uno standard commisurato alla propria struttura.

10.2 Esempi di servizi speciali forniti dal fornitore dell'alloggio che sono soggetti a etichettatura obbligatoria e non sono inclusi nella tariffa dell'alloggio sono:
a) Servizi di alloggio speciali che possono essere addebitati separatamente, come la fornitura di saloni, sauna, piscina coperta, piscina, solarium, garage, ecc.;
b) Per la fornitura di letti supplementari o lettini per bambini viene applicato un prezzo ridotto.

§ 11 Responsabilità dell'albergatore per danni alle cose portate in albergo
11.1 L'albergatore è responsabile per gli effetti personali introdotti nella struttura dal contraente ai sensi degli artt. 970 e seguenti del Codice Civile austriaco (ABGB). La responsabilità dell'albergatore sussiste solo se gli effetti personali sono stati consegnati all'albergatore o a persone da lui autorizzate, oppure se sono stati introdotti in un luogo da questi designato o specificato. Salvo prova contraria, l'albergatore è responsabile per la propria negligenza o per la negligenza del suo personale, nonché per le persone che entrano ed escono dalla struttura. Ai sensi dell'art. 970, comma 1, del Codice Civile austriaco (ABGB), la responsabilità dell'albergatore è limitata all'importo stabilito dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e degli altri imprenditori, nella sua versione aggiornata. Se la parte contraente o l'ospite non ottempera immediatamente alla richiesta dell'albergatore di depositare i propri effetti personali in un'area di deposito designata, l'albergatore è esonerato da ogni responsabilità. L'importo di qualsiasi responsabilità dell'albergatore è limitato alla copertura massima della sua assicurazione di responsabilità civile. Qualsiasi colpa da parte della parte contraente o dell'ospite deve essere presa in considerazione.

11.2 È esclusa la responsabilità del fornitore dell'alloggio per colpa lieve. Se il partner contrattuale è un'impresa, è esclusa anche la responsabilità per colpa grave. In tal caso, l'onere della prova dell'esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni consequenziali o indiretti, così come il mancato guadagno, non saranno in alcun caso risarciti.

11.3 La responsabilità dell'albergatore per oggetti di valore, denaro e titoli è limitata all'importo attuale di € 550. L'albergatore è responsabile per eventuali danni superiori a tale importo solo se ha preso in custodia tali oggetti con cognizione di causa o se il danno è stato causato dall'albergatore o da un suo dipendente. Si applicano di conseguenza le limitazioni di responsabilità di cui ai paragrafi 12.1 e 12.2.

11.4 L'albergatore può rifiutarsi di accettare in custodia oggetti di valore, denaro e titoli se il loro valore è significativamente superiore a quello che gli ospiti della struttura solitamente depositano.

11.5 In tutti i casi di custodia accettata, la responsabilità è esclusa se il contraente e/o l'ospite non denunciano immediatamente all'albergatore eventuali danni dopo averne avuto conoscenza. Inoltre, tali diritti devono essere fatti valere in tribunale entro tre anni dal momento in cui il contraente o l'ospite sono venuti a conoscenza del danno, o da quando si poteva ragionevolmente presumere che sarebbero venuti a conoscenza del danno; in caso contrario, il diritto di reclamo decade.

§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se la parte contraente è un consumatore, è esclusa la responsabilità dell'albergatore per colpa lieve, ad eccezione dei danni alla persona.

12.2 Se il partner contrattuale è un'impresa, è esclusa la responsabilità dell'albergatore per colpa lieve o grave. In tal caso, l'onere della prova dell'esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni consequenziali, i danni non patrimoniali o i danni indiretti, nonché il mancato guadagno, non saranno risarciti. In ogni caso, il danno risarcibile è limitato all'importo dell'interesse di affidamento.

§ 13 Allevamento di animali
13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso del fornitore dell'alloggio ed eventualmente dietro pagamento di un corrispettivo speciale.

13.2 Il contraente che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo o sorvegliarlo adeguatamente durante il soggiorno oppure a farlo custodire o sorvegliare da terzi idonei a proprie spese.

13.3 Il contraente o l'ospite che porta con sé un animale deve disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali o di un'assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche eventuali danni causati dagli animali. La prova di tale assicurazione deve essere fornita su richiesta dal fornitore dell'alloggio.

13.4 Il contraente o il suo assicuratore sono responsabili in solido nei confronti dell'albergatore per eventuali danni causati dagli animali introdotti nella struttura. Ciò include, in particolare, qualsiasi risarcimento che l'albergatore sia tenuto a pagare a terzi.

13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nelle sale comuni, nelle sale ristorante e nelle aree benessere.

§ 14 Proroga dell'alloggio
14.1 Il contraente non ha diritto alla proroga del soggiorno. Se il contraente comunica tempestivamente la propria volontà di prorogare il soggiorno, l'albergatore può accettare la proroga del contratto di alloggio. L'albergatore non è tenuto a farlo.

14.2 Se l'ospite non è in grado di lasciare l'alloggio il giorno della partenza perché tutti i mezzi di trasporto sono bloccati o inutilizzabili a causa di circostanze eccezionali impreviste (ad esempio, forti nevicate, inondazioni, ecc.), il contratto di alloggio si intenderà automaticamente prorogato per la durata dell'impossibilità di partenza. Una riduzione del prezzo per questo periodo è possibile solo se l'ospite non è in grado di usufruire appieno dei servizi offerti dall'albergatore a causa delle condizioni meteorologiche eccezionali. L'albergatore ha il diritto di richiedere almeno il prezzo corrispondente alla tariffa ordinaria fuori stagione.

§ 15 Risoluzione del contratto di alloggio - Risoluzione anticipata
15.1 Se il contratto di alloggio è stato concluso per un periodo determinato, esso termina alla scadenza di tale periodo.

15.2 In caso di partenza anticipata del contraente, l'albergatore ha il diritto di esigere l'intero prezzo concordato. L'albergatore dedurrà eventuali risparmi derivanti dal mancato utilizzo dei propri servizi o eventuali ricavi generati dall'affitto delle camere prenotate ad altri ospiti. Il risparmio sussiste solo se l'albergatore è al completo al momento in cui le camere prenotate dall'ospite non vengono utilizzate e le camere possono essere affittate ad altri ospiti a causa della disdetta del contraente. L'onere della prova di eventuali risparmi spetta al contraente.

15.3 Il contratto con l'ospitante termina con la morte dell'ospite.

15.4 Se il contratto di alloggio è stato concluso a tempo indeterminato, le parti contraenti possono recedere dal contratto entro le ore 10:00 del terzo giorno precedente la scadenza prevista del contratto.

15.5 L'albergatore ha il diritto di recedere dal contratto di alloggio con effetto immediato per giusta causa, in particolare se la parte contraente o l'ospite
a) fa un uso notevolmente dannoso dei locali o, con il suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente scorretto, rende la convivenza sgradevole agli altri ospiti, al proprietario, al suo personale o a terzi residenti nella struttura ricettiva, oppure si rende colpevole di un atto punibile contro la proprietà, la moralità o l'incolumità fisica nei confronti di queste persone;
b) contrae una malattia infettiva o una patologia che si protrae oltre il periodo di ricovero, o comunque necessita di cure;
c) le fatture presentate non sono state pagate entro un termine ragionevole (3 giorni) alla scadenza.

15.6 Qualora l'esecuzione del contratto diventi impossibile a causa di un evento di forza maggiore (ad esempio, calamità naturali, scioperi, serrate, disposizioni ufficiali, ecc.), l'albergatore può recedere dal contratto di alloggio in qualsiasi momento e senza preavviso, a meno che il contratto non sia già considerato risolto per legge o l'albergatore non sia esonerato dall'obbligo di fornire l'alloggio. Restano impregiudicate eventuali richieste di risarcimento danni, ecc., da parte del partner contrattuale.
sono esclusi.

§ 16 Malattia o morte dell'ospite
16.1 Se un ospite si ammala durante il soggiorno presso la struttura ricettiva, la struttura ricettiva organizzerà l'assistenza medica su richiesta dell'ospite. In caso di pericolo imminente, la struttura ricettiva organizzerà l'assistenza medica anche senza una richiesta specifica da parte dell'ospite, in particolare se ciò è necessario e l'ospite non è in grado di provvedere autonomamente.

16.2 Finché l'ospite non è in grado di prendere decisioni o i suoi familiari non possono essere contattati, il fornitore dell'alloggio organizzerà le cure mediche a spese dell'ospite. Tuttavia, l'ambito di applicazione di tali misure termina non appena l'ospite è in grado di prendere decisioni o i suoi familiari sono stati informati della malattia.

16.3 L'albergatore ha diritto al risarcimento danni nei confronti della parte contraente e dell'ospite o, in caso di decesso, nei confronti dei loro successori legali, in particolare per le seguenti spese:
a) spese mediche in sospeso, spese per il trasporto in ambulanza, farmaci e aiuti medici
b) la necessaria disinfezione dei locali,
c) biancheria, biancheria da letto e da letto non utilizzabili, altrimenti per la disinfezione o la pulizia accurata di tutti questi articoli,
d) Restauro di pareti, arredi, tappeti, ecc., nella misura in cui siano stati sporcati o danneggiati in relazione alla malattia o alla morte,
e) Affitto della camera, nella misura in cui i locali sono stati utilizzati dall'ospite, più eventuali giorni in cui le camere sono state inutilizzabili a causa di disinfezione, pulizia, ecc.
f) qualsiasi altro danno subito dal fornitore dell'alloggio.

§ 17 Luogo di adempimento, giurisdizione e scelta della legge
17.1 Il luogo di esecuzione è il luogo in cui si trova la struttura ricettiva.

17.2 Il presente contratto è regolato dal diritto formale e sostanziale austriaco, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare la legge austriaca sul diritto internazionale privato e la Convenzione di Lugano) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

17.3 Il foro competente esclusivo per le transazioni commerciali bilaterali è la sede legale del fornitore dell'alloggio, il quale ha inoltre il diritto di far valere i propri diritti presso qualsiasi altro tribunale competente a livello locale e materiale.

17.4 Se il contratto di alloggio è stato stipulato con un partner contrattuale che è un consumatore e ha la sua residenza o dimora abituale in Austria, l'azione legale contro il consumatore può essere intentata solo presso il suo luogo di residenza, di dimora abituale o di lavoro.

17.5 Se il contratto di alloggio è stato concluso con una parte contraente che è un consumatore e ha la sua residenza in uno Stato membro dell'Unione Europea (ad eccezione dell'Austria), Islanda, Norvegia o Svizzera, il tribunale con competenza territoriale e oggettiva per il luogo di residenza del consumatore ha competenza esclusiva per le azioni contro il consumatore.

§ 18 Varie
18.1 Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni precedenti, il termine decorre dalla consegna del documento che lo stabilisce alle parti contraenti tenute al suo rispetto. Nel calcolo di un termine espresso in giorni, non si tiene conto del giorno in cui si verifica l'evento o l'accadimento che determina l'inizio del termine. I termini espressi in settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che corrisponde per nome o numero al giorno a partire dal quale deve essere calcolato il termine. Se tale giorno non esiste nel mese, si applica l'ultimo giorno di quel mese.

18.2 Le dichiarazioni devono pervenire all'altra parte contraente l'ultimo giorno della scadenza (mezzanotte).

18.3 L'albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli del partner contrattuale. Il partner contrattuale non ha il diritto di compensare i propri crediti con quelli dell'albergatore, a meno che quest'ultimo non sia insolvente o il credito del partner contrattuale non sia stato legalmente accertato o riconosciuto dall'albergatore.

18.4 In caso di lacune normative si applicano le disposizioni di legge in materia.